LEGGE REGIONALE 23/11/2011 N. 22




Con la Legge in oggetto sono state approvate "norme in materia di riqualificazione urbanistica sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992 n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009 n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", in attesa dell'entrata in vigore della Legge Regionale organica per il governo del territorio.
Di particolare interesse è la normativa sul programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU); attraverso l'adozione del programma operativo, avente valore di piano attuativo di cui alla L.R. Urbanistica del 5/8/1992 n. 34, il Comune potrà intervenire sulle aree urbanizzate diverse dalle zone A (centro storico).
Il PORU comprende in particolare (comma 4° dell'art. 3):
a) la delimitazione delle aree, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi e urbanistici, anche in variante al PRG vigente;
b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
c) la definizione e la localizzazione delle dotazioni territoriali, anche aggiuntive rispetto agli standard minimi di legge, da realizzare o riqualificare, nonché gli interventi di riqualificazione paesaggistica ed ecologico-ambientale;
d) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
e) le misure volte ad attuare e incenticare il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili;
f) lo schema delle convenzioni da stipulare con i proprietari e operatori interessati;
g) i criteri per la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
Per quanto riguarda gli istituti della "perequazione" e "compensazione" trattasi di normativa che recepisce una prassi già consolidata e attuata da varie Amministrazioni Comunali (tra cui il Comune di Ancona).
In particolare la perequazione "persegue anche l'obiettivo di garantire una disponibilità di suoli per i Comuni, da destinare a verde, attrezzature pubbliche o altre funzioni di pubblica utilità".
La compensazione urbanistica di cui all'art. 8 è prevista "nelle ipotesi di vincoli espropriativi o di vincoli ambientali, anche sopravvenuti, su terreni non ricompresi nelle aree oggetto di perequazione, il proprietario interessato, in alternativa al corrispettivo per l'espropriazione, può chiedere la permuta dell'area, con gli eventuali conguagli, con un'area di proprietà dell'ente di pianificazione ovvero il trasferimento, purchè compatibile con le destinazioni dei piani urbanistici".
Secondo i giudici amministrativi "in un sistema di pianificazione cd. perequativa, l'indice di compensazione edilizia, finalizzato a controbilanciare il sacrificio che alla proprietà derivi dall'apposizione di un vincolo espropriativo, non può essere ancorato al valore venale dell'area, ma è collegato ad una scelta discrezionale dell'amministrazione in merito alla collocazione della volumetria realizzabile e il suo valore è connesso anche all'area sulla quale tale volumetria deve ricadere" (v. T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 17/09/2009, n. 4671).
Si attende il Regolamento di cui all'art. 9 della L.R., che avrebbe dovuto essere approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 22/2011 pubblicata sul B.U.R.M. della Regione Marche dell'1/12/2011; la proposta di Regolamento è ancora all'esame della competente Commissione Consiliare.


Articolo tratto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO FABIANI - ANCONA - http://www.studiolegalefabiani.it/
URL di riferimento: http://www.studiolegalefabiani.it/index.php?mod=read&id=1346331433