Espropriazione per pubblica utilità




La Corte Costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 22/10/07 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- delle disposizioni che regolano la determinazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, e precisamente: dapprima, articolo 5-bis del Dl 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, e successivamente articolo 37, commi 1 e 2 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, cosiddetto testo unico espropriazioni;
- dell’articolo 5-bis, comma 7-bis, del Dl 333/1992 (ora articolo 55 del Tu), il quale prevedeva che, nel caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano per la liquidazione del danno i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, cioè i criteri per la determinazione dell’indennità per le aree edificabili, con esclusione della decurtazione del 40 per cento e con aumento della somma così definita del 10 per cento.
Le decisioni della Corte Costituzionale hanno aperto un vuoto legislativo, ora colmato dagli artt. 89 e 90 della Finanziaria 2008 (L. 244/07) nel testo seguente.
“89 (Espropriazioni) - Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 37 (L) 257, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento. (L). 2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perchè a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento. (L)”; b) all’articolo 45 (258) (L), comma 2, lettera a), le parole: “senza la riduzione del quaranta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “con l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell’articolo 37 (259)”; c) all’articolo 20 (260) (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45 (261)”; d) all’articolo 22 (L) (262), comma 3, le parole: “senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all’articolo 37, comma 1 (263)” sono soppresse; e) all’articolo 55 (L) (264), il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene (L)”.
90. (Espropriazione) - Le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (265), come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile”.
Poichè la nuova normativa si applica a tutti i procedimenti espropriativi in corso, occorrerà che le Amministrazioni interessate provvedano a ricalcolare le indennità di espropriazione delle aree edificabili in base al loro valore venale, salvo che non sia deliberato che l’esproprio è finalizzato ad attuare interventi di riforma economico-sociale; nel qual caso l’indennità è ridotta del 25%.
Inoltre, nel caso non infrequente, di utilizzazione di suoli edificabili per scopi di pubblica utilità in assenza di provvedimenti espropriativi alla data del 30/9/1996, il risarcimento dovrà essere liquidato in misura pari al valore venale, determinato all’atto della liquidazione di quanto dovuto a titolo risarcitorio trattandosi di debito di valore.


Articolo tratto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO FABIANI - ANCONA - http://www.studiolegalefabiani.it/
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